Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: convenzioni e accordi quadro

Questo Comune sta valutando di indire un gara d'appalto ricorrendo all'istituto dell'accordo quadro. L'attuale assetto normativo dispone che l'affidamento di un servizio con il ricorso all'accordo quadro debba concludersi entro i 4 anni. In ragione di ciò questa stazione appaltante chiede di sapere se è possibile indire una gara ricorrendo per l'appunto all'accordo quadro prevedendo una durata di anni 4 e un eventuale ripetizione di anni 2.

Non mi è chiara la differenza tra l'Accordo Quadro ex art.54 D.LGS 50/2016
e la Convenzione Quadro ex art.26 della L.488/1999. L'unica differenza sostanziale che ho rilevato è la durata :
per l'Accordo Quadro pari a 4 anni, per la Convenzione Quadro penso che si possa far riferimento a quanto disposto dal RD 2440/1923 art.12 ( articolo vigente che fissa la durata in 9 anni).

Ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006, gli enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni consip. nel caso che interessa la mia ASR, esiste una convenzione attiva per buoni pasto, ma: l'adesione comporterebbe sicuramente un aumento di spesa (si prevede una maggior richiesta di ticket restaurant che risultano spendibili anche presso i supermercati). attualmente, il personale viene dotato di buoni da utilizzare presso gli esercizi convenzionati situati nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro.
richiedo pertanto: potrebbe essere legittimo autorizzare la prosecuzione dell'attuale modus operandi, appellandosi all'art. 1 c. 1 ultimo periodo D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012?

L'art. 67 del DPR 236/12 al comma 2 prevede che per lo svolgimento di lavori tramite CAMPALGENIO si possa anche assumere personale civile occasionale. Al fine di evitare di dover selezionare direttamente il personale e gestire le buste paga sarebbe intendimento della SA di operare come segue: effettuare una procedura negoziata senza bando (sfruttando il fatto di non essere soggetti a soglie comunitarie) tra almeno 5 OE iscritti al bando MEPA SERVIZI DI RICERCA SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ed effettuare un AQ pluriennale con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi della L. 120/20, rispetto al margine di guadagno dell'agenzia sugli stipendi tabellari del CCNL: è corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI

Qualora si stipuli un AQ di più anni per la somministrazione di lavoro temporaneo, il cui valore stimato superi i limiti di cui alla L. n. 20/94 , art. 3, let. g ovvero i 535.000 euro + IVA (1/10 della soglia comunitaria prevista per i lavori), occorre comunque effettuare il passaggio del controllo preventivo presso la Corte dei Conti? A parere dello scrivente no poiché non è detto che, l'importo massimo stimato da tale AQ, venga effettivamente raggiunto in quanto soggetto alle non note esigenze funzionali del momento. Magg. Filippo STIVANI

Nel caso in cui il Soggetto aggregatore di riferimento abbia attivato una Convenzione per una delle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018), in particolare pulizia e Trasporto scolastico, l'adesione alla quale comporterebbe per l'Amministrazione dei costi notevolmente più elevati rispetto a quelli ottenuti con procedure di gara autonome, sarebbe possibile attivare una procedura di gara autonoma oppure è comunque necessario aderire alla Convenzione del Soggetto Aggregatore ?

La CONSIP spa, sta procedendo con l'aggiudicare ed attivare i vari lotti nazionali relativi alla nuova "convenzione CONSIP pulizie caserme". Si chiede se: 1 - i parametri economico/prestazionali individuati dalla stessa, possano essere presi come riferimento, dalla Stazione Appaltante, quale punto limite non superabile per poter procedere ad effettuare in proprio una ricerca di mercato, volta ad individuare eventuali condizioni migliorative; 2 - si possa procedere alla stipula contrattuale con l'operatore economico individuato, in luogo dell'adesione alla convenzione CONSIP, qualora di siano effettivamente ottenuti prezzi e/o prestazioni migliorative rispetto a quest'ultima a seguito della negoziazione effettuata (ad esempio tramite RdO MEPA). Entrambe le possibilità, in riferimento generale a tutte le convenzioni CONSIP, parrebbero essere consentite dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6817 dell'11/10/2021.

Adesione Convenzione Consip
QUESITO del 28/04/2022

Si chiede se è possibile emettere un Ordine diretto di Acquisto in adesione ad una Convenzione Consip anche se in capo all'Aggiudicatario della Convenzione medesima risultano carichi non definitivamente accertati (cartelle di pagamento e contenziosi Cassazione pendenti) e se tutto è rimesso alle sole autonome valutazioni della Stazione Appaltante; in caso di risposta affermativa si prega di consigliare quali valutazioni la Stazione appaltante potrebbe adottare nella determinazione a contrarre che tuteli il proprio operato, considerata la mancanza di risposta da parte della Ditta oggetto delle irregolarità alla richiesta della Stazione Appaltante circa delucidazioni in merito alla propria posizione contributiva e fiscale.

Un Ente Ordinatore Primario di Spesa effettua un Accordo Quadro (AQ) di valore superiore alla soglia fissata dall’art. 3, comma 1, lett. g, della legge n. 20/1994 per il controllo preventivo di legittimità (per i lavori, fissata in misura pari alla soglia comunitaria per essi prevista mentre, per i beni e servizi, pari ad 1/10 di quest'ultima), ottenendo il visto del competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti. Qualora un Funzionario Delegato effettui un atto di adesione al predetto AQ per un singolo importo inferiore alla citata soglia, tale documento, dovrà anch'esso essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte del Giudice Contabile? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Un Ente Ordinatore Primario di Spesa effettua un Accordo Quadro (AQ) di valore molto superiore alla soglia fissata dall’art. 3, comma 1, lett. g, della legge n. 20/1994 per il controllo preventivo di legittimità (per i lavori, fissata in misura pari alla soglia comunitaria per essi prevista mentre, per i beni e servizi, pari ad 1/10 di quest'ultima), ottenendo il visto del competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti. Qualora un Funzionario Delegato effettui un atto di adesione al predetto AQ per un singolo importo anch'esso SUPERIORE alla citata soglia,  tale documento, dovrà sempre essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte del Giudice Contabile? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Art. 26 DL 50/2022 - accordo quadro
QUESITO del 27/02/2023

In relazione ad un accordo quadro di lavori di cui all'articolo 54 del CCP concluso con singolo operatore economico, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti idriche di distribuzione, si procede con emissione di Ordini di lavoro a cadenza giornaliera con valenza di contratto attuativo. Gli ordini di lavoro indicano luogo, tempi di intervento e lavorazioni richieste; per essi, così come per l’accordo quadro, non esiste quadro economico.
Essendo l’accordo quadro efficace alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, si sono utilizzati i prezzari aggiornati di cui all’art. 26 per tutti gli Ordini di lavoro emessi dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022; ai fini del pagamento delle maggiori somme, si chiede se occorra reperirle direttamente dall’importo contrattuale dell’accordo quadro (art. 26 comma 8: "e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro") o se in alternativa si debba applicare quanto previsto ai commi 1 e 4 dell’art. 26 del DL 50/22.

Con riferimento ad adesione a Convenzione Consip s.p.a. per un importo di euro 500.000 circa, si formulano i seguenti quesiti:
1 – stante la data di pubblicazione del bando Consip del 19.03.2014 (in vigenza del D.Lgs. 163/2006), la data di aggiudicazione 26.07.2019, la data di attivazione del lotto di interesse del 20.02.2023 (con relativa stipula della Convenzione che norma le condizioni ai sensi del D.Lgs. 163/2006), avendo effettuato la richiesta di fornitura prima del 1.07.2023 e prospettandosi la formalizzazione dell’ordinativo a breve, si chiede conferma che il rapporto contrattuale da istaurarsi dovrà riferirsi integralmente al D.Lgs. 163/2006, così come allo stesso decreto dovrà riferirsi l’intero procedimento (disciplina della nomina/funzioni/compiti del RUP, DEC e tutti gli aspetti correlati alla fase esecutiva del contratto);
2 – si chiede conferma che l’imposta di bollo alla quale è assoggettato l’ordinativo da formalizzare tramite il portale messo a disposizione da Consip s.p.a. in adesione alla predetta Convenzione non sarà da riferirsi alla nuova disciplina di cui allo allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 ma alla previgente normativa, ovvero euro 16,00 per foglio, come ribadito nella risposta numero 347/2021 dall’Agenzia delle Entrate (ancorché riferita al D.Lgs. 50/2016).

Come noto l’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, è previsto dall’.art 1, comma 150, della Legge di stabilità n.228/2012, che ha sostituito quanto stabilito in precedenza dall’art. 1, comma 449, della Legge finanziaria n.296/2006 tranne quanto previsto al comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. Per le siffatte ragioni l’obbligo di utilizzo delle Convenzioni, è derogato principalmente in tre casi: 1. Quando non vi siano Convenzioni attive per quella determinata categoria merceologica o servizio; 2. Quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno della stazione appaltante; 3. Quando l’utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip, a parità di rapporto qualità-prezzo. Nell’alveo dei su richiamato dettato normativo si chiedere: 1. se nel caso in cui si provveda ad aderire alle Convenzioni Consip per un importo superiore ai limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in forza delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 2. nel caso della deroga di cui al precedente punto 2 se il dirigente della stazione appaltante deve adottare apposito provvedimento che motivi l’inidoneità, da trasmettere alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della Legge n.208/2015 e la trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione, non essendo necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.